D.Lgs. 81/2026: recepita la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

D.Lgs. 81/2026: recepita la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

È stato introdotto il nuovo reato in materia di commercio di prodotti inquinanti di cui all’art. 452-bis.1 del codice penale (articolo, peraltro, inserito ex novo nel codice penale ad opera del D.Lgs. n. 81/2026), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.

art. 452-bis.1 codice penale

Commercio di prodotti inquinanti: commette il reato chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. (2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È previsto, inoltre, un aggravio della pena nei seguenti casi:

– se dal fatto deriva (i) un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, (ii) un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora;

– quando l’inquinamento è prodotto alternativamente: (a) in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, (b) in danno di specie animali o vegetali protette, (c) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, (d) in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli;

– nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione.