CON IL CBAM TERMINA L’EPOCA DEL FERRO A BASSO COSTO IMPORTATO DA PAESI INQUINANTI

CON IL CBAM TERMINA L’EPOCA DEL FERRO A BASSO COSTO IMPORTATO DA PAESI INQUINANTI

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 maggio 2023, il Regolamento (UE) 2023/956  che istituisce un meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) per mettere un prezzo equo sul carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell’UE e per incoraggiare una produzione industriale più pulita nei Paesi terzi. 

L’introduzione graduale del CBAM è in linea con la riduzione dell’assegnazione di quote gratuite nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione (ETS) per sostenere la decarbonizzazione dell’industria dell’UE.

Il CBAM si applicherà alle importazioni di determinate merci (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno) e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta un alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Con questo ambito ampliato, il CBAM “catturerà” oltre il 50 % delle emissioni nei settori coperti dall’ETS.

Il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a decorrere dal 1º ottobre 2023. L’obiettivo di questo periodo di transizione è quello di fungere da periodo pilota e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e Autorità nazionali), di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate e perfezionare la metodologia per il periodo definitivo.

Durante la fase transitoriache decorre dal 1º ottobre 2023 e termina il 31 dicembre 2025, gli importatori identificati attraverso il loro numero EORI, dovranno comunicare con una periodicità trimestrale, le informazioni relative alle emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM senza pagare il prezzo del carbonio.

Quindi, a partire dal 2026, il CBAM funzionerà come segue:

  • Gli importatori europei di merci coperte dal CBAM dovranno acquistare i certificati CBAM. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.
  • L’importatore europeo deve dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merci e le emissioni incorporate in tali merci importate nell’UE nell’anno precedente. Allo stesso tempo, l’importatore consegna il numero di certificati CBAM corrispondente alla quantità di emissioni di gas serra incorporate nei prodotti.
  • Se gli importatori possono dimostrare, sulla base di informazioni verificate dai produttori dei Paesi terzi, che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione dei beni importati, l’importo corrispondente può essere dedotto dalla fattura finale.

L’eliminazione graduale dell’assegnazione gratuita nell’ambito del sistema ETS dell’UE avverrà parallelamente all’introduzione graduale del CBAM nel periodo 2026-2034.