COSA CAMBIA DAL 18/02/24 CON IL REGOLAMENTO UE 2023/1542 SULLE BATTERIE

COSA CAMBIA DAL 18/02/24 CON IL REGOLAMENTO UE 2023/1542 SULLE BATTERIE

Il 17 agosto u.s. è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alla gestione delle batterie e ai rifiuti di batterie. Il regolamento, in quanto tale, sarà immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di un atto di recepimento a partire dal 18 febbraio 2024.

Di fatto le batterie immesse nel mercato o messe in servizio dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  1. Requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12
  2. Requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III

Il regolamento dovrebbe prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie, tenendo conto, per esempio, dell’impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell’approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell’approvvigionamento, e agevolando il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio. Dovrebbe mirare a migliorare la prestazione ambientale delle batterie e delle attività di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di batterie. Tali misure contribuiranno a garantire la transizione verso un’economia circolare e la competitività a lungo termine dell’Unione e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, tenendo conto al contempo di un livello elevato di protezione ambientale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre avere l’obiettivo di prevenire e ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie sulla salute umana e sull’ambiente e dovrebbe mirare a ridurre l’uso delle risorse e favorire l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. Pertanto, al fine di evitare che le divergenze ostacolino la libera circolazione delle batterie, mediante la definizione di obblighi e requisiti uniformi in tutto il mercato interno, l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica appropriata per il presente regolamento.

Riassumendo, il Regolamento copre qualsiasi tipo di batteria ossia:

  • portatili e per usi generici (ad es. 4,5 Volts (3R12), le pile a bottone, i formati D, C, AA, AAA, AAAA, A23 e le batterie a 9V, ecc…)
  • per autoveicoli destinate all’avviamento e l’illuminazione
  • per mezzi di trasporto leggeri
  • per trazione EV
  • industriali a prescindere da forma, peso, volume, chimica e utilizzo (ad es. sono incluse le batterie destinate agli ESS)
  • specifiche per essere incorporate o aggiunte ad altri dispositivi (ad es. batterie per gli smartphone)

Importanza della comunicazione al consumatore

Finora si è parlato di Regolamento e di norme a cui i produttori dovranno adeguarsi. Tuttavia, anche l’operato dei consumatori dovrà favorire il nuovo ciclo di vita delle batterie.

Già nel 2021, riguardo alla quantità di batterie conferite, vi sono stati paesi europei come la Croazia che ha sorpassato il 70%, mentre il Lussemburgo e il Belgio hanno registrato oltre il 60% (fonte Eurostat). L’Italia purtroppo si è classificata soltanto ventiquattresima.